FASANO, LA BATTAGLIA ENTRA NEL VIVO: GRASSANI PRENDE IL CASO, RICORSO D’URGENZA PER TORNARE IN SERIE D
Il club biancazzurro non considera chiusa la partita dopo la mancata ammissione alla Serie D 2026/27. Conferito l’incarico allo Studio Legale Grassani e Associati, guidato dall’avvocato Mattia Grassani. Al centro del contenzioso i pagamenti per l’iscrizione, la tassa di ricorso e la documentazione relativa alle posizioni di Marcello Falzerano e Aniello Salzano. La società ritiene di avere argomenti per provare a ribaltare il provvedimento del 5 agosto.
Il Fasano non si arrende.
Quando sembrava che l’esclusione dalla Serie D 2026/27 potesse rappresentare il punto conclusivo di una delle vicende più controverse dell’estate dilettantistica, la società biancazzurra ha deciso di aprire una nuova fase della battaglia.
E questa volta lo fa affidandosi a uno dei professionisti più conosciuti nel panorama del diritto sportivo italiano.
L’US Città di Fasano ha conferito ufficialmente il mandato allo Studio Legale Grassani e Associati, guidato dall’avvocato Mattia Grassani, per lavorare sul ricorso contro la mancata ammissione al prossimo campionato di Serie D.
Una scelta che conferma la volontà del club di percorrere fino in fondo le strade disponibili per provare a riconquistare sul piano giudiziario la categoria persa attraverso il provvedimento adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti il 5 agosto 2026.
FASANO, MATTIA GRASSANI ALLA GUIDA DELLA BATTAGLIA LEGALE
La novità più importante è arrivata l’11 agosto.
Il club ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico allo Studio Grassani, realtà specializzata in diritto sportivo e con esperienza anche davanti agli organismi internazionali.
Non è un passaggio puramente formale.
La società vuole riesaminare in maniera approfondita la documentazione che ha determinato la mancata iscrizione e costruire un ricorso d’urgenza attraverso il quale far valere le proprie ragioni.
La posizione del Fasano resta netta: il club ritiene di poter contestare alcuni punti del provvedimento e non considera definitivamente chiusa la possibilità di partecipare alla Serie D 2026/27.
COSA HA DECISO LA LND IL 5 AGOSTO
Per comprendere la portata della nuova iniziativa bisogna ricostruire esattamente quanto accaduto.
Con il Comunicato Ufficiale numero 75, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di non accogliere il ricorso presentato dall’US Città di Fasano contro la precedente decisione negativa relativa all’ammissione alla Serie D 2026/27.
Il ricorso è stato dichiarato non accoglibile per profili indicati nel dispositivo come inammissibilità e infondatezza.
La conseguenza è stata l’esclusione del Fasano dall’organico del campionato.
Una decisione particolarmente pesante considerando che il club aveva già iniziato a programmare la nuova stagione e proveniva da un’annata nella quale aveva conquistato l’accesso ai playoff del Girone H.
IL NODO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Uno dei punti centrali contenuti nel provvedimento riguarda la quota necessaria per l’ammissione al campionato.
Nella documentazione prodotta dal Fasano figurava un ordine di bonifico del 23 luglio 2026 relativo al pagamento della quota d’iscrizione, pari a 23.155,06 euro, oltre alla tassa prevista per il ricorso.
Successivamente era stata inviata anche una comunicazione bancaria relativa ai tempi necessari per l’esecuzione dell’operazione.
Il Consiglio Direttivo, tuttavia, ha ritenuto che gli adempimenti richiesti non fossero stati completati nei termini stabiliti.
Nel dispositivo viene infatti evidenziato che il pagamento della quota d’iscrizione non risultava pervenuto secondo le modalità e le tempistiche considerate necessarie per l’ammissione.
È uno dei passaggi sui quali inevitabilmente lavorerà la difesa del club.
LA TASSA DI RICORSO E IL TERMINE DEL 23 LUGLIO
Altro elemento indicato dalla LND riguarda la tassa di ricorso.
Il termine fissato dalla normativa federale era quello del 23 luglio 2026.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, la tassa risulta invece versata il 5 agosto, quindi successivamente alla scadenza considerata perentoria.
Proprio il rispetto delle scadenze rappresenta uno degli aspetti normalmente più rigidi nei procedimenti relativi alle iscrizioni ai campionati.
La battaglia del Fasano dovrà quindi svilupparsi non soltanto sulla dimostrazione dell’esistenza delle operazioni economiche, ma anche sulla loro efficacia rispetto ai termini e alle prescrizioni previste dalla normativa federale.
I CASI FALZERANO E SALZANO
La parte probabilmente più delicata riguarda però le posizioni di Marcello Falzerano e Aniello Salzano.
Nel ricorso erano state prodotte documentazioni relative ai due calciatori.
Successivamente sono emersi ulteriori elementi.
Nel dispositivo della LND viene indicato che i legali dei giocatori avevano trasmesso comunicazioni dalle quali risultava che gli stessi non avrebbero sottoscritto le liberatorie presentate dal club.
Vengono inoltre richiamati due ordini di bonifico da 20.000 euro ciascuno, datati 27 luglio.
Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, quelle somme non risultavano accreditate e gli stessi ordini erano comunque successivi alla scadenza del 23 luglio.
Per Falzerano viene inoltre richiamata una posizione creditoria differente rispetto alla somma indicata nel pagamento.
Si tratta quindi di un quadro documentale complesso, destinato inevitabilmente a rappresentare uno dei nuclei principali del ricorso.
UNA VICENDA CON UN PASSAGGIO PARTICOLARE DELLA COVISOD
Nella ricostruzione ufficiale esiste anche un elemento particolarmente interessante.
Dopo una prima valutazione della documentazione prodotta attraverso il ricorso, la Co.Vi.So.D. aveva inizialmente espresso un orientamento favorevole.
Successivamente, dopo l’acquisizione e l’esame di ulteriore documentazione, nella riunione del 3 agosto 2026 l’organismo ha espresso parere negativo.
Due giorni più tardi è arrivata la decisione del Consiglio Direttivo della LND di non ammettere il Fasano alla Serie D.
È proprio l’intera sequenza documentale che adesso verrà analizzata dalla nuova difesa per comprendere se esistano margini giuridici per contestare il provvedimento.